Sostituzione dello smartphone? Ecco quali sono i diritti del consumatore previsti dalla legge e come deve comportarsi il rivenditore.
Il mercato dei cellulari e degli smartphone di ultima generazione è in continua evoluzione. L’acquisto dell’ultimo modello in commercio contagia un vasto pubblico di consumatori che difficilmente resistono alle novità. Anche per questo che gli smartphone sono tra i prodotti maggiormente venduti, e non subiscono crisi di mercato. E se tra un modello e l’altro le diverse funzioni sono minime e per molti impercettibili, gli esperti non tardano invece a cambiare telefono.
Tuttavia è possibile che l’agognato cellulare, dal costo non proprio alla portata di tutti, sia affetto da qualche difetto o mal funzionamento. Nel caso si disponga di una garanzia, la procedura per la riparazione, o sostituzione è semplice, la situazione è decisamente diversa se la protezione assicurativa è scaduta. Nel caso di garanzia in corso come ci si comporta? Quali sono i diritti dell’acquirente? Il telefono può essere riparato, sostituito e a spese di chi?
A tutte queste domande ha risposto la legge con un’apposita regolamentazione. Intanto è previsto che la garanzia non può essere minore di due anni: il consumatore la può aumentare ma mai diminuire. Inoltre l’acquirente deve denunciare il difetto entro e non oltre due mesi dalla data in cui ha scoperto il problema. Se lo smartphone è stato acquistato da titolare di partita iva, la garanzia è di un anno e la denuncia va fatta entro 8 giorni dalla rivelazione del mal funzionamento.
La garanzia dell’acquisto dello smartphone decorre dal momento dell’acquisto attestato dallo scontrino. Se non si dispone di quest’ultimo è possibile provare di essere stati nello store in questione con le ricevute della carta di credito o copia assegno e in casi estremi presentando l’estratto conto bancario.
Una volta accertata l’esistenza della garanzia l’esercente può proporre la sostituzione o la riparazione del cellulare. La scelta spetta al consumatore. Il negoziante può rifiutarsi alla sostituzione solo se impedito da cause a lui non dipendenti come quel tipo di cellulare non è più in commercio. In questo caso si può scegliere un altro modello e ottenere la differenza di prezzo.
Il Codice del consumo prevede una disciplina anche in caso di riparazione che deve essere realizzata entro un termine “congruo”. Il che significa i tempi dovrebbero essere brevi, ma non sono definiti. Da rilevare inoltre che se il difetto si presenza entro 6 mesi dall’acquisto si presume congenito dell’apparecchio e il venditore non può contestare alcunché al consumatore.
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